Art. 298 Codice di Procedura Civile. Effetti della sospensione.

298. Effetti della sospensione.

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento [c.p.c. 48, 52, 699].

La sospensione interrompe i termini in corso [c.p.c. 152], i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.