Art. 305 Codice di Procedura Civile. Mancata prosecuzione o riassunzione.

305. Mancata prosecuzione o riassunzione.

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio [c.p.c. 153] di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue [c.p.c. 307, 308, 309, 310] (1).

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(1) Articolo prima sostituito dall'art. 30, L. 14 luglio 1950, n. 581 e poi così modificato dal comma 14 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge. La Corte cost. con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 139 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1967, n. 321), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 305 c.p.c. per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente art. 301 in riferimento all'art. 24 Cost. La stessa Corte, con successiva sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 159 (Gazz. Uff. 14 luglio 1971, n. 177), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 305 c.p.c., nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. Ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità del detto art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi del precedente art. 300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. Inoltre la Corte costituzionale, con sentenza 16-27 marzo 1992, n. 136 (Gazz. Uff. 8 aprile 1992, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 305 c.p.c., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine utile per la sua riassunzione, in riferimento all'art. 24 Cost.