Art. 307 Codice di Procedura Civile. Estinzione del processo per inattività  delle parti.

307. Estinzione del processo per inattività delle parti.

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo [c.c. 2668; c.p.c. 276, 290, 338, 424, 630], il processo, salvo il disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio [c.p.c. 153] di tre mesi, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue [disp. att. c.p.c. 126] (1) (2).

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo [c.p.c. 309, 310].

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice [c.p.c. 102] che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre [c.p.c. 50, 289, 305, 367, 433, 445] (3).

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza [c.p.c. 308] del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio (4) (5).

-----------------------

(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 15 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(2) Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

(3) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 15 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(4) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 15 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 31, L. 14 luglio 1950, n. 581. Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 38, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul patrocinio gratuito.