Art. 309 Codice di Procedura Civile. Mancata comparizione all'udienza.

309. Mancata comparizione all'udienza (1)

Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 [c.p.c. 631] (2) (3).

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(1) Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 32, L. 14 luglio 1950, n. 581. Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 38, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 sul patrocinio gratuito.

(3) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 16, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.