Art. 317 Codice di Procedura Civile. Rappresentanza davanti al giudice di pace.

317. Rappresentanza davanti al giudice di pace.

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare (1).

-----------------------

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 33, L. 14 luglio 1950, n. 581, poi, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 41, L. 26 novembre 1990, n. 353, ed infine dall'art. 26, L. 21 novembre 1991, n. 374 che ha sostituito al conciliatore il giudice di pace a decorrere dal 1° maggio 1995.