Art. 324 Codice di Procedura Civile. Cosa giudicata formale.

324. Cosa giudicata formale.

S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né al regolamento di competenza [c.p.c. 42, 43], né ad appello [c.p.c. 339], né a ricorso per cassazione [c.p.c. 360], né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 [c.c. 2909, 2953; disp. att. c.p.c. 124].