Art. 325 Codice di Procedura Civile. Termini per le impugnazioni.

325. Termini per le impugnazioni.

Il termine per proporre l'appello [c.p.c. 339, 396], la revocazione [c.p.c. 395] e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello (1).

Il termine per proporre il ricorso per cassazione [c.p.c. 360] è di giorni sessanta [c.p.c. 47, 333, 363, 371, 387, 398, 426].

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(1) Comma così sostituito prima, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 47, L. 26 novembre 1990, n. 353, poi, a decorrere dal 1° maggio 1995, dall'art. 32, L. 21 novembre 1991, n. 374, che ha soppresso il limite delle impugnazioni, di cui al primo periodo, alle sole sentenze dei pretori e dei tribunali ed ha eliminato il riferimento all'opponibilità alle sentenze dei conciliatori di cui al secondo periodo.