Art. 326 Codice di Procedura Civile. Decorrenza dei termini.

326. Decorrenza dei termini.

I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori [c.p.c. 153] e decorrono dalla notificazione [c.p.c. 170, 285, 286] della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato [c.p.c. 324] la sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza [c.p.c. 396, 397].

Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine [c.p.c. 325] per proporla contro le altri parti [c.p.c. 334].