Art. 327 Codice di Procedura Civile. Decadenza dell'impugnazione.
327. Decadenza dall'impugnazione.
Indipendentemente dalla notificazione [c.p.c. 326], l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [c.p.c. 133, 358, 828] (1).
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [c.p.c. 171, 291] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [c.p.c. 164] o della notificazione [c.p.c. 160] di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 (2).
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(1) Comma così modificato dal comma 17 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9-25 luglio 2008, n. 297 (Gazz. Uff. 30 luglio 2008, n. 32 - Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 24 Cost.