Art. 342 Codice di Procedura Civile. Forma dell'appello.
342. Forma dell'appello (1).
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (2).
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 50, L. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo disponeva: «I. L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163 se l'appello è proposto davanti alla corte d'appello o davanti al tribunale, e quelle prescritte nell'articolo 313 se è proposto davanti al pretore».
(2) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Il testo disponeva: «L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163».