Art. 345 Codice di Procedura Civile. Domande ed eccezioni nuove.

345. Domande ed eccezioni nuove (1).

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio [233, 2736 ss. c.c.] (2).

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(1) Articolo sostituito prima dall'art. 36, L. 14 luglio 1950, n. 581 e poi dall'art. 52, L. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo disponeva: «I. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. II. Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio».

(2) L'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha soppresso, in sede di conversione, le parole: «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero», che seguivano le parole «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo». In precedenza, il comma era stato modificato dall'art. 46, c. 18, L. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente disponeva: «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio». A norma dell'art. 58, c. 2, L. n. 69/2009 cit., la disposizione, come modificata, si applica ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge.