Art. 350 Codice di Procedura Civile. Trattazione.

350. Trattazione (1).

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti (2); davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti [335].

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(1) Articolo sostituito prima dall'art. 38, L. 14 luglio 1950, n. 581 poi dall'art. 55, L. 26 novembre 1990, n. 353 ed in seguito modificato dall'art. 74, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999, che ha sostituito il comma 1 ed inserito nei commi 2 e 3, la parola "giudice" in luogo di quella "collegio". Il comma 1, nel testo previgente, era così formulato: «La trattazione dell'appello è collegiale». In precedenza, l’articolo era così formulato: «Attività dell'istruttore. I. All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello. II. Dichiara l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso, ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187, terzo comma. III. Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. IV. Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'Articolo 357» .

(2) L'art. 27, L. 12 novembre 2011, n. 183, ha aggiunto le parole «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti». Ai sensi dell'art. 36 , della legge n. 183, cit., la modifica ha vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1 gennaio 2012.