Art. 351 Codice di Procedura Civile. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.

351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria (1).

Sull'istanza di cui all'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza (2).

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire

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(1) L'Articolo era stato sostituito prima dall'art. 38, L. 14 luglio 1950, n. 581, poi dall'art. 56, L. 26 novembre 1990, n. 353 e infine dall'art. 75, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo precedete disponeva: «Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria. I. Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza. II. La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione. III. Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile» Il testo ancora precedente era: «I. Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria per l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza. II. La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca dell'esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. III. Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa una udienza di comparizione delle parti davanti a sé, e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357».

(2) L'art. 27, L. 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto, le parole: «il giudice provvede con ordinanza», le parole; «non impugnabile» A norma dell'art. 36, L n. 183/2011 cit., la modifica ha vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1 gennaio 2012.

(3) Comma aggiunto dall'art. 27, L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell'art. 36, L. n. 183/2011 cit., la modifica ha vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1 gennaio 2012.