Art. 370 Codice di Procedura Civile. Controricorso.

370. Controricorso.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto [c.p.c. 366] entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso [c.p.c. 369]. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie [c.p.c. 378], ma soltanto partecipare alla discussione orale [c.p.c. 379].

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato [c.p.c. 83] (1).

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(1) L'art. 1, L. 20 gennaio 1992, n. 55, in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione, così dispone: «La notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale».