Art. 373 Codice di Procedura Civile. Sospensione dell'esecuzione.

373. Sospensione dell'esecuzione.

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [c.p.c. 119, 177, n. 2, 623].

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace (1), al tribunale in composizione monocratica (2) o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione (3).

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(1) L'attuale espressione "giudice di pace" sostituisce, a decorrere dal 1° maggio 1995, l'originario termine "conciliatore" ai sensi dell'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.

(2) L'originaria parola «pretore» è stata sostituita, dalle attuali «tribunale in composizione monocratica», dall'art. 78, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 44, L. 14 luglio 1950, n. 581. L'ultimo comma è stato, poi, così sostituito dall'art. 63, L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. Nella precedente formulazione l'istanza per la sospensione poteva proporsi solo al pretore o al presidente del collegio. L'art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge. La Corte costituzionale, con sentenza 9-15 marzo 1972, n. 45 (Gazz. Uff. 22 marzo 1972, n. 78), ha dichiarato inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità dell'art. 373 c.p.c.