Art. 38 Codice di Procedura Civile. Incompetenza.
38. Incompetenza.
[I]. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
[II]. Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
[III]. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza (2) .
[IV]. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.
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[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente dall'art. 45, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «[I]. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. [II]. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. [III]. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni». In riferimento a tale testo, la Corte cost., con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 « nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti».
[2] L'art.3, comma 1, lett. a) d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito le parole: «con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza» alle parole: «non oltre l'udienza di cui all'articolo 183»; ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.