Art. 41 Codice di Procedura Civile. Regolamento di giurisdizione.

41. Regolamento di giurisdizione.

Finché la causa non sia decisa nel merito [c.p.c. 277] in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione [c.p.c. 360, n. 1, 362, n. 1, 374] che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere [c.p.c. 382, 386] in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione [c.p.c. 37] del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-6 giugno 1973, n. 73 (Gazz. Uff. 13 giugno 1973, n. 151), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 41 e 367 c.p.c., in riferimento agli artt. 113 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 14-19 dicembre 1984, n. 293 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1984, n. 354), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità degli articoli 41 e 367 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., e successivamente, con sentenza 14-19 dicembre 1984, n. 294 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1984, n. 354), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità degli articoli 41, 48 e 367 c.p.c., in riferimento all'articolo 24 Cost.