Art. 429 Codice di Procedura Civile. Pronuncia della sentenza.

429. Pronuncia della sentenza.

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza (1).

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (2).

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(1) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 53, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto. Le disposizioni di cui al presente articolo, come modificato dal comma 2 dell'art. 53, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133, si applicano ai giudizi instaurati dall'entrata in vigore del citato decreto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 gennaio 1977, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 1977, n. 17), ha dichiarato non fondate, le questioni di legittimità degli artt. 414, 416, 418, 420, commi primo e quinto, e dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., come modificati dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost; con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 43 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), 22-29 dicembre 1977, n. 161 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1978, n. 4) e 12-18 giugno 1979, n. 45 (Gazz. Uff. 27 giugno 1979, n. 175), ha poi dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.; con successiva sentenza 22-29 dicembre 1977, n. 162 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1978, n. 4), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; con sentenza 3 aprile-26 maggio 1981, n. 71 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 151), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 35, comma primo e 36 Cost. e con sentenza 3 aprile-26 maggio 1981, n. 76 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 151), ha dichiarato fra l'altro: a) inammissibili perché irrilevanti le questioni di legittimità degli artt. 277, 423, 429 e 431 c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost.; b) manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 409 e 429 c.p.c., in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 Cost. Con sentenza 25 giugno-21 luglio 1981, n. 139 (Gazz. Uff. 29 luglio 1981, n. 207), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità della normativa risultante dal coordinato disposto degli artt. 429, comma terzo, c.p.c. e 59, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 36 Cost. Con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 408 (Gazz. Uff. 26 aprile 1988, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) in alcuni sensi inammissibili e in altri sensi infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1224 c.c., e dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c., in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, 24 e 113 Cost.; b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1224, secondo comma, e dell'art. 429, terzo comma c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost. La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 1990, n. 350 (Gazz. Uff. 1 agosto 1990, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 429, terzo comma, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. Con altra sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 585 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1991, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 1224 c.c., e dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., e dell'art.150 disp. trans. c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost. Successivamente, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 207 (Gazz. Uff. 8 giugno 1994, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo.