Art. 436 BIS Codice Procedura Civile. Inammissibilita' dell'appello e pronuncia.

Articolo 436 BIS. Inammissibilità dell'appello e pronuncia (1).

All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter.

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(1) Articolo introdotto dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134. La disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

LA GIURISPRUDENZA

  • Il ministro della giustizia è invitato ad approntare modifiche ai sistemi di rilevazione statistica delle pronunce dei giudici di appello, al fine di consentire che la categoria delle definizioni mediante ordinanza di inammissibilità venga computata in maniera specifica ed autonoma rispetto alle "altre definizioni". Cons. Sup. Magistratura del 19 dicembre 2012. 

 

  • I dirigenti degli uffici interessati dalla riforma dell'appello civile sono invitati alla corretta applicazione delle regole tabellari con riferimento alla assegnazione ai presidenti di sezione di un ruolo pari alla metà degli affari assegnati ai magistrati della medesima sezione.Cons. Sup. Magistratura del 19 dicembre 2012. 

 

  • I presidenti delle corti di appello sono invitati ad indire riunioni tra tutti i consiglieri ed i presidenti di sezione del settore civile al fine di favorire, per quanto possibile, l'uniformità nella interpretazione del significato del criterio della "ragionevole probabilità" di non accoglimento dell'appello. Cons. Sup. Magistratura del 19 dicembre 2012. ??

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  • I dirigenti degli uffici interessati dalla riforma dell'appello civile sono invitati ad adottare tutte le misure organizzative necessarie a favorire la rapida definizione degli appelli inammissibili o da decidere con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Cons. Sup. Magistratura del 19 dicembre 2012.