Art. 446 Codice di Procedura Civile. Istituti di patronato e di assistenza sociale.

446. Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425 (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto.