Art. 545 Codice di Procedura Civile. Crediti impignorabili.

545. Crediti impignorabili.

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (1).

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (2).

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (3).

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (4)(5).

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette (6).

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [c.c. 1881, 1923, 2751, n. 7; c.p.c. 514] (7).

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge (8).

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (9).

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio (10).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 97, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto».

(2) Per quanto riguarda il sequestro, il pignoramento o la cessione degli assegni familiari, vedi l'art. 22, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, concernente gli assegni familiari.

(3) Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore».

(4) Vedi, anche, per i limiti di pignorabilità, l'art. 72-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 marzo 1968, n. 20 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, del c.p.c., in riferimento all'articolo 3 Cost. Con sentenza 11-20 marzo 1970, n. 38 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 545, quarto comma, e 553 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 8-15 luglio 1975, n. 209 (Gazz. Uff. 23 luglio 1975, n. 195), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, comma quarto, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, Cost. Con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo e 28 Cost. Con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 434 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545, quarto comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 36, primo comma, Cost. Con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 259 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con sentenza 21 ottobre-3 dicembre 2015, n. 248 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l’inammissibilità della questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

(6) Comma così sostituito dall'articolo unico, D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1548.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 aprile 1974, n. 102 (Gazz. Uff. 24 aprile 1974, n. 107), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 545 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 31 Cost. La stessa Corte, con sentenza 9-16 marzo 1976, n. 49 (Gazz. Uff. 24 marzo 1976, n. 78), ha, poi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c., e dell'art. 1, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento agli artt. 3, 24 comma primo, e 28 Cost. Per quanto riguarda il pignoramento e il sequestro di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, vedi gli articoli 1-4, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e gli artt. 16, D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.

(8) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall’art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

(9) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall’art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015. V. Corte cost. 31 gennaio 2019, n. 12, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6 d.l. n. 83 del 2015 , nella parte in cui non prevede che il presente comma, introdotto dall’art. 13, comma 1 lett. l) del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge.

(10) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall’art. 13, comma 1, lettera l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 6, dello stesso D.L. n. 83/2015.

GIURISPRUDENZA

Lo scopo dell’art. 545 c.p.c. è quello di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa.

La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Corte Cost. 3 dicembre 2015 n. 248

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, i limiti della pignorabilità concernono i crediti per causa di pensioni o redditi assimilati, ma non le somme che ne sono oggetto, una volta erogate dal soggetto obbligato.

Nel caso in cui l'accredito dei ratei della pensione o dei trattamenti assimilati venga effettuato, come di frequente avviene, su un conto corrente bancario o un libretto di risparmio, gli accrediti stessi si confondono con il resto delle somme ivi giacenti. Allo stato della legislazione e della giurisprudenza, dunque, la tutela del fondamentale diritto del pensionato di veder garantiti i mezzi adeguati alle esigenze di vita attraverso la fruizione del vitalizio di cui è titolare appare caratterizzata quantomeno da disomogeneità e, nella specifica fattispecie di contratto di conto corrente, dall'assenza di norme idonee a garantire l'impignorabilità di quella parte della prestazione previdenziale che vale ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita costituzionalmente garantite. Corte Cost. 15 maggio 2015 n. 85

Le disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c., in materia di concorso simultaneo di vincoli espropriativi "interno" (nel senso che operano nel medesimo processo esecutivo), possono trovare applicazione anche all'ipotesi di concorso "esterno" (ovvero nel caso in cui i vincoli siano imposti in procedure esecutive distinte, da diversi creditori con diversa causa petendi), essendo irrilevante che i creditori agiscano o meno nel medesimo procedimento esecutivo.

In tale ipotesi, appare evidente che l'adozione di vincoli espropriativi disposti, con ordinanza irrevocabile, nell'ambito di un precedente procedimento non possa che riverberarsi sui crediti vantati nell'ambito di procedure cautelari successive, nell'ambito delle quali non potrà non tenersi conto della riduzione o eliminazione della parte apprensibile. Tale temperamento incide necessariamente anche sull'operatività dell'art. 686 c.p.c. (conversione del sequestro conservativo in pignoramento). Corte Conti 28 luglio 2014 n. 40