Art. 573 Codice di Procedura Civile. Gara tra gli offerenti.
573. Gara tra gli offerenti (1).
Se vi sono più offerte [c.p.c. 571] , il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta (2).
Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione (3).
Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa (4).
Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588 (5).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.». Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato decreto-legge n. 35 del 2005 era il seguente: «Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.».
(2) Comma così modificato, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall’art. 13, comma 1, lett. s), n. 1), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 9, dello stesso D.L. n. 83/2015. Il testo in vigore prima della conversione in legge del suddetto D.L. n. 83/2015 così disponeva: «Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice, quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo.». Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.L. n. 83/2015 era il seguente: «Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.».
(3) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. s), n. 2), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, a decorrere dal 21 agosto 2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 23, comma 9, dello stesso D.L. n. 83/2015. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.».
(4) Comma aggiunto, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall’art. 13, comma 1, lett. s), n. 3), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 9, dello stesso D.L. n. 83/2015.
(5) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. s), n. 3), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, a decorrere dal 21 agosto 2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 9, dello stesso D.L. n. 83/2015.