Art. 579 Codice di Procedura Civile. Persone ammesse agli incanti.
579. Persone ammesse agli incanti.
Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto [c.c. 1471].
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale [c.c. 1703; c.p.c. 83].
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare [c.p.c. 583; c.n. 658].