Art. 606 Codice di Procedura Civile. Modo della consegna.

606. Modo della consegna.

Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [c.p.c. 474] e del precetto [c.p.c. 480, 605], si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna [c.p.c. 607] alla parte istante o a persona da lei designata.