Art. 61 Codice di Procedura Civile. Consulente tecnico.

61. Consulente tecnico.

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [c.c. 419; c.p.c. 87] (1).

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione (2) al presente codice.

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(1) In materia di compensi spettanti ai consulenti tecnici, vedi, anche, la L. 8 luglio 1980, n. 319, il D.P.R. 30 marzo 1984, n. 103 e il D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352.

(2) Il testo originario «regolamento» è stato così sostituito dall'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504, per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.