Art. 618 Codice di Procedura Civile. Provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
618. Provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza [c.p.c. 487] i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile (1).
Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.
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(1) Comma prima modificato dall'art. 99, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188) e poi così sostituito dall'art. 15, L. 24 febbraio 2006, n. 52.