Art. 630 Codice di Procedura Civile. Inattività  delle parti.

630. Inattività delle parti.

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [c.p.c. 152, 157, 307, 497, 512, 547, 548, 549, 615, 619, 627; disp. att. c.p.c. 172].

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza (1) (2).

Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza (3) (4).

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(1) Comma così sostituito dal comma 4 dell’art. 49, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(2) Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 38, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio. Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, sull'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».

(4) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. La Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre - 17 dicembre 1981, n. 195 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1981, n. 352), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto dall'art. 630, ultimo comma, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutiva per rinuncia agli atti.