Art. 632 Codice di Procedura Civile. Effetti dell'estinzione del processo.
632. Effetti dell'estinzione del processo.
Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-bis (1).
Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione [c.p.c. 537] o dell'assegnazione [c.p.c. 503, 505, 530], essa rende inefficaci gli atti compiuti [c.c. 2945]; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.
Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto [c.p.c. 560], che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484, 593].
Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma [disp. att. c.p.c. 172].
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(1) Comma così inserito dall'art. 12, L. 3 agosto 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196).