Art. 633 Codice di Procedura Civile. Condizioni di ammissibilità .

633. Condizioni di ammissibilità.

Su domanda [c.p.c. 638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [c.p.c. 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [c.p.c. 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [c.p.c. 658] o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta [c.c. 2699; c.p.c. 635];

2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori (2), cancellieri, ufficiali giudiziari [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione [c.c. 1359].

[L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione [c.p.c. 142] all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica (3) o dei territori soggetti alla sovranità italiana] (4).

-----------------------

(1) Vedi, anche, l'art. 13 del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

(2) La L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l'albo dei procuratori legali ed ha disposto la sostituzione del termine "procuratore legale" con il termine "avvocato".

(3) Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(4) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.