Art. 64 Codice di Procedura Civile. Responsabilità  del consulente.

64. Responsabilità del consulente.

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti [c.p. 314, 366, 373, 376, 377, 384].

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti [disp. att. c.p.c. 19] (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 25, L. 4 giugno 1985, n. 281, in materia di borse di commercio.