Art. 646 Codice di Procedura Civile. Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro.

646. Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro.

Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti dai rapporti individuali di lavoro [c.p.c. 429, 432], entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tal caso il termine per la comparizione [c.p.c. 163, 163-bis, 645] in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto [c.p.c. 642] (1). Il giudice provvede con decreto [c.p.c. 135] che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte (2).

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(1) Nel presente periodo le parole «al giudice» hanno sostituito le originarie «al pretore o al presidente», ai sensi dell'art. 101, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. E' di tutta evidenza che si tratta di una svista del legislatore del 1950, poiché la norma deve ritenersi implicitamente abrogata in virtù del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. La norma potrebbe divenire operante qualora i sindacati assumessero personalità giuridica, così come previsto dall'art. 39 della Costituzione. Comunque la norma dell'art. 430 c.p.c., richiamato nel testo, non trova corrispondente nella L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro e le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.