Art. 648 Codice di Procedura Civile. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.

648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.

Il giudice istruttore, se l'opposizione [c.p.c. 645] non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177], l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali (1)(2).

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione [c.p.c. 119] per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (3).

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(1) Comma modificato dall’art. 9, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dall’art. 78, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dall’art. 4, comma 1, lett. m), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, a decorrere dal 4 maggio 2016. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 78, D.L. n. 69/2013. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 59/2016 era il seguente: «Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 69/2013 era il seguente: «Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto D.Lgs. n. 231/2002 era il seguente: «Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642.».

 

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 dicembre 1972, n. 183 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1972, n. 334), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 648, comma primo del c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 62 (Gazz. Uff. 11 giugno 1966, n. 143), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 648, comma secondo, in riferimento all'art. 24 Cost. e con sentenza 12-17 febbraio 1969, n. 17 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1969, n. 52), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 648, comma secondo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, depositata lo stesso giorno, (Gazz. Uff. 9 maggio 1984, n. 127), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 648, comma secondo, c.p.c., nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla solo dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648, comma primo, e la corrispondenza dell'offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 4-8 marzo 1996, n. 65 (Gazz. Uff. 13 marzo 1996, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 10-20 luglio 2007, n. 306 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29 - Prima Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.