Art. 661 Codice di Procedura Civile. Giudice competente.

661. Giudice competente.

Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale (1) del luogo in cui si trova la cosa locata (2).

-----------------------

(1) L'attuale termine «tribunale» ha sostituito l'originario «pretore», ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 30 luglio 1984, n. 399, sull'aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.