Art. 670 Codice di Procedura Civile. Sequestro giudiziario.

670. Sequestro giudiziario.

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario [c.p.c. 547, 609, 818] (2):

1. di beni mobili o immobili [c.c. 812], aziende [c.c. 2555] o altre universalità di beni [c.c. 816], quando ne è controversa la proprietà [c.c. 832] o il possesso [c.c. 1140; c.p.c. 704], ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [c.p.c. 685];

2. di libri, registri [c.c. 2214], documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [c.c. 2711; c.p.c. 210], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea [c.p.c. 65, 685, 687].

-----------------------

(1) La numerazione della sezione è stata così modificata dall'art. 74, comma primo, L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dall'1 gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477.

(2) Quanto alle disposizioni speciali in materia di sequestro: per quanto riguarda il pignoramento dei beni spettanti ad uno Stato estero, vedi, l'art. 1, R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621; per quanto riguarda il pignoramento e il sequestro di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, vedi gli artt. 1-4, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e gli artt. 1-6, D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895; per il diritto d'autore e gli altri diritti connessi al suo esercizio, vedi gli artt. 161, 162 e 163, L. 22 aprile 1941, n. 633; per quanto riguarda i brevetti vedi l'art. 82, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e gli artt. 76 e 77, R.D. 5 febbraio 1940, n. 244, in materia di brevetti per invenzioni industriali e gli artt. 74 e 75, R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354, in materia di brevetti per modelli industriali; per il sequestro della nave vedi gli artt. 493-497, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; per il sequestro degli autoveicoli vedi gli artt. 7-9, R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e gli artt. 27-29, R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.