Art. 671 Codice di Procedura Civile. Sequestro conservativo.

671. Sequestro conservativo.

Il giudice, su istanza del creditore [c.p.c. 77] che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo [c.c. 1216, 1997, 2693, 2764, 2769, 2793, 2902, 2905, 2906] di beni mobili o immobili [c.p.c. 678, 679, 684] del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento [c.p.c. 513, 514, 545, 558, 685] (1).

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(1) Vedi, anche, l'art. 26, L. 7 gennaio 1929, n. 4, per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, nonché la L. 25 ottobre 1977, n. 880, di ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952 concernenti l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi e sulla competenza civile e penale in caso di abbordaggio.