Art. 678 Codice di Procedura Civile. Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili.

678. Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili.

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore [c.p.c. 543] o presso terzi [c.c. 2693; c.p.c. 513]. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale (1) del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi (2).

Se il credito è munito di privilegio [c.c. 2751] sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente [c.c. 2769].

Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione (3).

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(1) L'attuale termine «tribunale» ha sostituito l'originario «pretore» ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(2) Comma così sostituito dall'art. 75, L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. L'articolo 4, quinto comma, del suddetto decreto-legge ha disposto che le norme contenute in questo comma si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

(3)Articolo così sostituito dall'art. 50, L. 14 luglio 1950, n. 581.