Art. 683 Codice di Procedura Civile. Inefficacia del sequestro.

683. Inefficacia del sequestro.

[Il sequestro perde la sua efficacia [c.p.c. 675] se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa [c.p.c. 306].

Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato [c.p.c. 125], dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione] [c.c. 2668, 2693; c.p.c. 96, 679] (1).

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(1) Articolo abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1993, dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi dell'art. 92 della citata legge n. 353 del 1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673.