Art. 706 Codice di Procedura Civile. Forma della domanda.

706. Forma della domanda (1) (2).

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi (3).

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(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2, c. 3, lett. e-ter), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in L. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006. A norma dell’art. 2, c. 3-quinquies, D.L. n. 35/2005 cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006.

(2) L'art. 23, L. 6 marzo 1987, n. 74 rende applicabile, ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, l'art. 4, L. 1 dicembre 1970, n. 898, come, da ultimo, sostituito dall'art. 2, c. 3-bis, D.L. n. 35/2005 cit., con effetto dal 1 marzo 2006. A norma dell'art. 2, c. 3-quinquies, D.L. n. 35/2005 cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006. Il testo precedente disponeva: «I La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio , con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. - II. Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.».

(3) Comma sostituito dall'art. 95, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo disponeva: «Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio». A norma dell'art. 108, D.Lgs. n. 154/2013 cit., la modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.