Art. 716 Codice di Procedura Civile. Capacità  processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando.

716. Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando.

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni [c.p.c. 75, 718], anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile (1).

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(1) Articolo così modificato dal R.D. 20 aprile 1942, n. 504. Si tenga, inoltre, presente che il riferimento all'art. 420 c.c. non è più operante in quanto detto articolo è stato abrogato dall'art. 11, L. 13 maggio 1978, n. 180, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari.