Art. 737 Codice di Procedura Civile. Forma della domanda e del provvedimento.

737. Forma della domanda e del provvedimento.

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato [c.c. 98, 112, 155, 186, 187, 274, 288, 313, 336, 338, 1092, 1105; c.p.c. 28, 373, 721, 725, 732, 739, 741, 742, 742-bis, 783, 802], salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 49, 711, 724, 728, 736, 749, 779] (2) (3).

-----------------------

(1) Vedi, anche, l'art. 13 del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 novembre 1974, n. 267 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1974, n. 317), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 737 e seguenti c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 16-30 gennaio 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 111 Cost. Vedi, anche, l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sul cambiamento di generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

(3) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi gli artt. 25, 26 e 27, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.