Art. 747 Codice di Procedura Civile. Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari.
747. Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari.
L'autorizzazione a vendere beni ereditari [c.c. 460, 493, 694, 703, 719, 721; c.p.c. 783] si chiede con ricorso [c.p.c. 125] diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456] (2).
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare [c.c. 344].
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie [c.c. 649], il ricorso deve essere notificato al legatario.
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(1) Per quanto riguarda le attribuzioni delle autorità consolari in materia di successione e di custodia di beni successori vedi gli artt. 41 e 42, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 112, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.