Art. 75 Codice di Procedura Civile. Capacità  processuale.

75. Capacità processuale.

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere [c.c. 3, 14, 397, 2580; c.p.c. 286, 303, 716].

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite [c.p.c. 78] o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità [c.c. 52, 273, 320, 374, 394, 402, 409, 414, 424; c.p.c. 81, 86, 163, 182, 299].

Le persone giuridiche [c.c. 11] stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto [c.c. 6, 2278].

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile [c.c. 41; c.p.c. 94] (1).

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(1) Testo così sostituito con l'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504. La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1986, n. 220 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1986, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 75 e 300 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. La stessa Corte, con successiva sentenza 5-19 novembre 1992, n. 468 (Gazz. Uff. 25 novembre 1992, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 75 e 300 c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.