Art. 758 Codice di Procedura Civile. Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili.
758. Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili.
Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario [c.c. 1731] a norma degli articoli 532 e seguenti (1).
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(1) L'attuale termine «giudice» ha sostituito l'originario «pretore» ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.