Art. 772 Codice di Procedura Civile. Avviso dell'inizio dell'inventario.

772. Avviso dell'inizio dell'inventario.

L'ufficiale che procede all'inventario [c.p.c. 769] deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza [c.c. 43] o non hanno eletto domicilio [c.c. 47] nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli (1).

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(1) L'attuale termine «giudice» ha sostituito l'originario «pretore» ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.