Art. 81 Codice di Procedura Civile. Sostituzione processuale.
81. Sostituzione processuale.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge [c.p.c. 111], nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
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81. Sostituzione processuale.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge [c.p.c. 111], nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.