Art. 91 Codice di Procedura Civile. Condanna alle spese.

91. Condanna alle spese.

I. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [277, 279 c. 2 n. 1,2,3,5], condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte [38 c. 5, 75 att.] e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92 (1).

II. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza [326 c. 1], del titolo esecutivo [474] e del precetto [480] sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

III. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

IV. Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda (2).

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(1) Comma così modificato dall'art. 45, c. 10, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente disponeva: «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza».

(2) Comma introdotto dall'art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, conv., con modif., in L. 17 febbraio 2012, n. 10.