Art. 92 Codice di Procedura Civile. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.
92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero (1) (3).
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione [c.p.c. 185, 199] (2).
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(1) Comma così sostitutito dall'art. 13, c. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , conv., con modif., in L. 10 novembre 2014, n. 162; per esplicita previsione dell'art. 13, c. 2, D.L. n. 132/2014 cit., tale disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il testo precedente disponeva: «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». Il comma era già stato sostituito, prima, dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo 2, e, poi, modificato dal comma 11 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della medesima legge.
(2) Una deroga a quanto previsto dal presente articolo era stata disposta dal comma 6-bis dell'art. 3, L. 24 marzo 2001, n. 89, aggiunto dall'art. 2, D.L. 11 settembre 2002, n. 201. Successivamente la L. 14 novembre 2002, n. 259 ha convertito in legge, con modificazioni, il citato decreto-legge ed ha soppresso, tra l'altro, il suddetto articolo 2.
(3) La Corte cost., con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».