Art. 114 Codice di Procedura Penale. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini .

114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini (1).

1. È vietata la pubblicazione [115], anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [329] o anche solo del loro contenuto (2) .

2. È vietata la pubblicazione [115], anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto [116, 243, 258, 3095, 3243, 366, 395, 4092, 4192-3, 430, 432, 433] fino a che non siano concluse le indagini preliminari [405] ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [424 s.], fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292 (3) .

2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454. (4)

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento [431], se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado [529 s.], e di quelli  (5) del fascicolo del pubblico ministero [433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello [605]. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 503].

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 503]. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile [648] e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia (6) .

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato [256-258, 261-263 c.p.] ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 (7) .

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni (8) . Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione [13 min.].

6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta (9) .

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

_________________

(1) La rubrica è stata così sostituita dall'art. 14 comma 1 l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Per il divieto di pubblicazione concernente i procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 90 Cost., v. l'art. 11 l. 5 giugno 1989, n. 219.

(3) L'art. 2, comma 1 lett. b), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha disposto l'inserimento, alla fine del comma, delle seguenti parole «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292 ». Ai sensi dell'art. 9, comma,  2 d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, ?tali disposizioni acquistano efficacia « a decorrere dal 1° settembre 2020» (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 2) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 , conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9 comma 2 d.lgs. n. 216, cit., prevedendo che tali disposizioni acquistano efficacia «a decorrere dal 1° maggio 2020»;  lo stesso  l'art. 1, comma 1, n. 2) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 , anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che tali disposizioni acquistassero efficacia « a decorrere dal 1° marzo 2020»). Il termine di efficacia previsto dal testo originario  dell'art. 9 comma  2 d.lgs. n. 216 cit., era « decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto », poi differito dall'art. 1 comma 1139 lett. a) n. 2) l. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, che lo ha sostituito con « a decorrere dal 1° agosto 2019 » e dall'art. 9, comma  2 lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, che lo ha sostituito con «a decorrere dal 1° gennaio 2020»).

(4) Il comma 2-bis  è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, lett. a) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit.,conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, ?prevede che le disposizioni del citato articolo si applicano « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione. ». 

V. anche l'art. 9 comma  1 d.lgs. n. 216, cit., sub art. 103. V. altresì sub art. 292.

(5) La Corte cost., con sentenza 24 febbraio 1995, n. 59 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli».

(6) Ora ministro della giustizia, ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(7) Sugli atti, documenti e quanto altro è coperto dal segreto di Stato, v. art. 39 l. 3 agosto 2007, n. 124.

(8) Periodo inserito dall'art. 10 comma 8 l. 3 maggio 2004, n. 112.

(9) Comma inserito dall'art. 14 comma 2 l. n. 479, cit.