Art. 109 Codice di Procedura Penale. Lingua degli atti.

109. Lingua degli atti.

Art. 110 Codice di Procedura Penale. Sottoscrizione degli atti.

110. Sottoscrizione degli atti.

Art. 111 Codice di Procedura Penale. Data degli atti.

111. Data degli atti.

Art. 112 Codice di Procedura Penale. Surrogazione di copie agli originali mancanti.

112. Surrogazione di copie agli originali mancanti.

Art. 113 Codice di Procedura Penale. Ricostruzione di atti.

113. Ricostituzione di atti.

Art. 114 Codice di Procedura Penale. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini .

114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini (1).

Art. 115 Codice di Procedura Penale. Violazione del divieto di pubblicazione.

115. Violazione del divieto di pubblicazione.

Art. 116 Codice di Procedura Penale. Copie, estratti e certificati.

116. Copie, estratti e certificati.

Art. 117 Codice di Procedura Penale. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero.

117. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero.

Art. 118 Codice di Procedura Penale. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno.

118. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno.

Art. 119 Codice di Procedura Penale. Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento.

119. Partecipazione del sordo, muto o sordomuto (1) ad atti del procedimento.

Art. 120 Codice di Procedura Penale. Testimoni ad atti del procedimento.

120. Testimoni ad atti del procedimento.

Art. 121 Codice di Procedura Penale. Memorie e richieste delle parti.

121. Memorie e richieste delle parti.

Art. 122 Codice di Procedura Penale. Procura speciale per determinati atti.

122. Procura speciale per determinati atti.

Art. 123 Codice di Procedura Penale. Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate.

123. Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate.

Art. 124 Codice di Procedura Penale. Obbligo di osservanza delle norme processuali.

124. Obbligo di osservanza delle norme processuali.