Art. 124 Codice di Procedura Penale. Obbligo di osservanza delle norme processuali.
124. Obbligo di osservanza delle norme processuali.
1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità [c.p.p. 177] o altra sanzione processuale (1).
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.
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(1) Per la responsabilità civile dei magistrati e il risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, vedi L. 13 aprile 1988, n. 117.